Il CDA di Fucecchio Turismo
Presidente
Federico Sgherri
Vicepresidente
Cristina Cartura
Consigliere
Lorenzo Calucci
Consigliere
Giulio Wilson Rosetti
Consigliere
Giovanni Malvolti
Consigliere
Valerio Pellegrini
Consigliere
Claudio Buglioni
Consigliere
Alessio Spinelli
Sindaco del Comune di Fucecchio
Consigliere
Daniele Cei
Assessore al turismo del Comune di Fucecchio
Informazioni per gli associati
CIN per locazioni turistiche e strutture ricettive
Le novità in merito al CIN-Codice Identificativo Nazionale (per tutte le locazioni turistiche e le strutture
ricettive), introdotte con l’approvazione dell’art.13 ter (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche,
delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale) del decreto-
legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito nella legge 15 dicembre 2023, n. 191 non sono ancora operative.
Imposta di soggiorno 2024 in scadenza il 30 giugno
Entro il 30 giugno 2024 scade il termine per inviare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per l’anno fiscale 2023. La trasmissione avviene tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate come Entratel o Fisconline, seguendo le specifiche tecniche sul portale del Dipartimento delle Finanze.
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente per ogni anno ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui clienti:
- i gestori delle strutture ricettive
- i titolari di bed & breakfast
- coloro che stipulano contratti di locazione breve (chi incassa il canone nonchè gli intermediari immobiliari o i portali telematici che incassano o intervengono nel pagamento dello stesso (art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017)
Oltre ad essere responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno da riversare al Comune, le strutture ricettive citate sono anche tenute alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno.
La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata:
- utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (fisconline) sulla base delle specifiche tecniche pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze.
- delegando lo studio in qualità di intermediario.
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
L’omessa o infedele presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 100% al 200% dell’importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno. In caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa del 30% dell’imposta dovuta.